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In materia di contraffazione di prodotti l'onere di provare l'esistenza del marchio o un prodotto noto grava sulla pubblica accusa. Nuova sentenza della Suprema Corte in materia.

15-03-2022 17:07 - Diritto
La Suprema Corte interviene nuovamente in materia di contraffazione e delle relative ipotesi di reato previste dagli artt.473 e 474 c.p.. La sentenza numero 46882 del 2021 depositata il 21 dicembre 2021, seppure resa in sede cautelare, ribadisce alcuni principi cardini relativi alla punibilità delle contraffazioni di prodotti tutelati dalla registrazione dei marchi.

Il ragionamento della Suprema Corte muove dalla considerazione che la tutela penale, accordata ai marchi o ai segni distintivi dei prodotti industriali, sia finalizzata alla garanzia dell'interesse pubblico della fede pubblica piuttosto che a quello del privato o del soggetto inventore. Il terzo comma dell'art. 473 c.p. ,nello stabilire che le norme incriminatrici si applicano sempre che siano osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, ha proprio la funzione di individuare come necessaria la circostanza che il marchio o il segno distintivo, di cui si assuma la falsità, sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge. La falsificazione dell'opera dell'ingegno può aversi soltanto quando la procedura legale di tutela sia stata formalmente riconosciuta come tale (Cass. Sez.2 6418 del 26/03/1998, Rv211176).

E' presente in giurisprudenza anche un granitico orientamento in base al quale quando si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici non è richiesta la prova della registrazione, gravando l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi deduce tale insussistenza. (Cass. Sez. 2 n.36139 del 19/07/2012 Rv.271140; Cass. Sez. 5 del 24/10/2013 Rv.258673; Cass.SEz.2 n.22693del 13/05/2008 Rv.240414). Tuttavia in questo caso è sempre necessario acquisire elementi che attestino una rinomanza del marchio e una notoria riferibilità alla casa produttrice e alla tipologia di prodotti che contraddistingue il marchio noto così da rendere giuridicamente attendibile la tutela in sede giudiziaria, con conseguente onere a carico dell'incolpato di fornire la prova contraria. Siffatto onere precisa la Suprema Corte, ed è questa la novità della pronuncia in commento, non può tradursi in una presunzione svincolata da elementi che ne convalidano in maniera affidabile i presupposti operativi soprattutto quando sia in discussione la riconducibilità dell'elemento che si assume imitato alla nozione di marchio o al tratto dotato di peculiare attitudine caratterizzante uno specifico prodotto ed il relativo produttore.

Conseguentemente sotto il profilo dell'onere probatorio nei delitti di contraffazione va ribadito il principio di diritto in base al quale l'onere probatorio di dimostrare l'esistenza di un marchio tutelabile è a carico della pubblica accusa e che nei casi in cui il marchio o il prodotto appartenga ad una particolare categoria di prodotto di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione sempre la pubblica accusa ha l'onere, surrogatorio nel caso della prova della registrazione legale, di produrre elementi che attestino la rinomanza del marchio o del prodotto tutelato idonei a rendere giuridicamente attendibile la tutela in sede giudiziaria. Graverà, poi, sull'imputato la prova contraria tanto dell'inesistenza del marchio a fronte di una dedotta lecita registrazione quanto della mancanza di elementi surrogatori relativi alla notorietà del marchio o del prodotto.

Riproduzione vietata - articolo dell'Avv. Salvatore Piccolo (Cassazionista)

La sentenza in commento è consultabile facendo click qui, oltre che nella sezione documenti di questo sito.

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