L’omessa dichiarazione nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato della titolarità di beni mobili registrati (automobili, motocicli) non è reato.
24-01-2025 21:37 - Diritto

L’omessa dichiarazione nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato della titolarità di beni mobili registrati (automobili, motocicli) non è reato. Lo ha stabilito il Giudice per le indagini preliminari di Napoli, dr.ssa Maria Gabriella Iagulli, con la sentenza n.96/2025 emessa, all’esito di giudizio abbreviato, in data 21/01/2025.
Il Tribunale napoletano ha ribadito, accogliendo la tesi difensiva, che la dichiarazione sostituiva prevista dall’art.79 lettera c) del DPR n.115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) non riguarda il possesso o la proprietà di beni mobili registrati, ma soltanto la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione.
I beni mobili registrati rilevano solo ai fini della determinazione del reddito di impresa e non delle persone fisiche , non essendo collegate alla titolarità dei beni mobili registrati alcun reddito presuntivo da specifiche norme di legge.
Tali principi più volte enunciati dalla Suprema Corte (da ultimo Cass. Sez. IV n.41290 del 2019) hanno così portato all’assoluzione di un uomo che non aveva dichiarato nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato sottoscritto il possesso e/o titolarità di beni mobili registrati che risultavano formalmente intestati al beneficiario e al suo nucleo familiare.
Per la cronaca l’imputato è stato difeso dall’Avv. Salvatore Piccolo proprietario di questo sito.
Il Tribunale napoletano ha ribadito, accogliendo la tesi difensiva, che la dichiarazione sostituiva prevista dall’art.79 lettera c) del DPR n.115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) non riguarda il possesso o la proprietà di beni mobili registrati, ma soltanto la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione.
I beni mobili registrati rilevano solo ai fini della determinazione del reddito di impresa e non delle persone fisiche , non essendo collegate alla titolarità dei beni mobili registrati alcun reddito presuntivo da specifiche norme di legge.
Tali principi più volte enunciati dalla Suprema Corte (da ultimo Cass. Sez. IV n.41290 del 2019) hanno così portato all’assoluzione di un uomo che non aveva dichiarato nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato sottoscritto il possesso e/o titolarità di beni mobili registrati che risultavano formalmente intestati al beneficiario e al suo nucleo familiare.
Per la cronaca l’imputato è stato difeso dall’Avv. Salvatore Piccolo proprietario di questo sito.