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Una recente sentenza della Corte di conti napoletana apre la strada all´addebito del danno erariale in capo al sindaco ed al funzionario per l´omessa gara d´appalto.

29-11-2014 17:21 - Diritto
Con sentenza n. 1340 del 2014, depositata in data 30/10/2014, la sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti ha assolto da qualsiasi responsabilità contabile, gli assessori del Comune di Grazzanise ( Pietro Parente, Giuseppe Conte, Vito Gravante e Salvatore Raimondo) in ordine ad un giudizio di responsabilità intentato dalla Procura Regionale presso la Corte dei Conti nei confronti degli assessori in carica nel 2010 e del Sindaco dell´epoca Enrico Parente nonché del responsabile dell´ufficio opere pubbliche dell´epoca Luigi Pagano.

Per questi ultimi ( il sindaco ed il dirigente dell´ufficio tecnico p.t.) la Magistratura contabile ha invece emesso condanna alla corresponsione, nei confronti del Comune di Grazzanise, della somma di euro 4.500,00 al titolo di danno erariale.

La vicenda riguardava alcuni lavori pubblici ritenuti, dal sindaco e dal responsabile dell´ufficio tecnico, di somma urgenza e affidati dal sindaco con ordinanza diretta alla ditta prescelta , senza gara d´appalto.

Successivamente il sindaco aveva poi chiesto alla giunta di convalidare il proprio operato con delibera di giunta e la giunta si era espressa favorevolmente in ordine alla convalida dell´operato del sindaco.

Sulla base del voto favorevole dei componenti della giunta municipale che convalidavano l´operato del sindaco la Procura contabile aveva domandato il danno erariale anche agli assessori.

Si apriva il procedimento per responsabilità erariale e oltre al Ssindaco si costituiva anche il Dr. Vito Gravante con il patrocinio dell´Avv. Salvatore Piccolo ( proprietario di questo sito web).
La sentenza oggetto di commento (pubblicata nella sezione documenti di questo sito) presenta due aspetti di rilevanza giuridica.

Il primo , di ordine generale, dato dal fatto di individuare il danno erariale in una vicenda in cui , sostanzialmente, il Comune non aveva proceduto a gara benché tale forma di assegnazione dell´appalto fosse obbligatoria ed il secondo di carattere specifico - per i soli componenti della giunta - riguardava la sussistenza , in punto di diritto , del fatto generatore di responsabilità erariale in presenza di atti amministrativi convalidati dal parere del responsabile dell´ufficio tecnico ed adottati (ab origine) dal medesimo sindaco con precedente ordinanza.

In relazione alla individuazione e quantificazione del danno erariale derivante alle casse dell´ente locale dall´omissione della gara di appalto la Procura regionale contabile, seguendo un indirizzo della magistratura contabile, ha ritenuto di poterlo individuare secondo un criterio pari al 10% dell´utile dell´impresa che ha effettuato i lavori.

Si tenga presente che tale criterio si presta a diverse interpretazioni e ad altrettante critiche.
In effetti il mancato espletamento della gara comporta per l´ente locale un danno ben più grave del solo 10% poi addebitato , al solo Sindaco ed al responsabile dell´ufficio tecnico , poiché i ribassi delle gare d´appalto , in provincia di Caserta, non scendono mai sotto la soglia del 34%, senza nascondere che il mancato espletamento della gare comporta l´individuazione fiduciaria della ditta. Si tratta tuttavia di una probabilità elevata, quella della percentuale statistica del ribasso, ma non di una certezza: potendosi verificare l´ipotesi di ribassi anche inferiori magari per la partecipazione di una solo impresa.

Nell´ottica difensiva , invece, l´individuazione del criterio del 10% dell´utile d´impresa comporta critiche sotto il profilo giuridico della corrispondenza tra il fatto ed il danno.
In altre parole tale criterio non riesce a coprire integralmente , sotto il profilo motivazionale , la determinazione del danno per le casse dell´ente locale.

Certamente chi scrive è consapevole che una qualche forma di danno dovrà pur essere rinvenuta in fattispecie come quella in commento e tuttavia tale indicazione di carattere forfettario e sommaria appare deficitaria. L´interprete del diritto deve sforzarsi di trovare argomentazioni giuridiche scevre da vizi motivazionali.

Il secondo aspetto rilevante della sentenza riguarda la cosiddetta esimente politica invocata dalla difesa del Dr. Vito Gravante a sostegno della totale estraneità dell´assessore rispetto all´azione contabile.
L´esimente politica, istituto di creazione giurisprudenziale, consiste nell´incolpevole ignoranza , da parte del titolare dell´organo politico , di illegittimità o irregolarità sfuggite alle sua attenzione , in quanto relative ad aspetti rimessi alle valutazioni degli uffici tecnici o amministrativi ( si veda Corte dei Conti sez. III 10/02/2011 n. 137/A).

La sentenza in commento, accogliendo la tesi del Dr. Vito Gravante , ha ribadito tale validità di principio ravvisando appunto l´operatività , nel caso di specie, della cosiddetta esimente politica.
Si legge nella sentenza che :"la natura urgente o meno di un atto simile a quelli adottati dal sindaco costituisce una valutazione tecnico- amministrativa non rientrante tra i poteri dei membri della giunta ai quali, quindi, non può essere riconosciuta alcuna colpa grave nella produzione del danno".
Come si comprende la sentenza, che è destinata a fare giurisprudenza per molti casi analoghi sostanzialmente addebita al sindaco la responsabilità del danno erariale, in uno al responsabile amministrativo del servizio interessato.

In Campania, si pensi a tutte le ordinanza emesse in via d´urgenza e senza gara per esempio nel settore dei rifiuti, sulla base di tale giurisprudenza saranno proprio i sindaci in uno al responsabile del servizio a dover rispondere con il criterio del 10% dell´utile di impresa il danno erariale derivante dalla mancata gara.



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