Il coniuge separato che intraprende una nuova relazione sentimentale perde il diritto all´assegno di mantenimento. Importante sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
05-01-2015 13:22 - Diritto
Con la sentenza in commento emessa nel mese di dicembre del 2014 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere prende posizione nella controversa questione che riguarda l´assegno di mantenimento in favore del coniuge legalmente separato che abbia intrapreso una nuova relazione dopo la separazione.
La sentenza con le dovute omissioni per tutelare la privacy delle parti in causa è pubblicata e scaricabile nella sezione documenti di questo sito
La decisione del Tribunale sammaritano è di escludere, in radice, la sussistenza del diritto al percezione del diritto di mantenimento in favore del coniuge separato quando risulti che questi abbia intrapreso una nuova relazione , nel caso esaminato allietata dalla nascita di un figlio.
La controversia sulla quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere era chiamato a pronunciarsi in sede di separazione giudiziale riguardava il caso di due giovani coniugi che dopo quattro anni erano arrivati alla separazione . Il matrimonio che non aveva dato corso a prole era entrato in crisi per una serie di vicende personali ed alla prima udienza presidenziale era stato imposto al marito (difeso dall´Avv. Salvatore Piccolo, proprietario di questo sito) l´obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, che risultava disoccupata , con un assegno mensile di euro 450,00. Il marito svolgeva il mestiere artigiano di panificatore.
La controversia, come frequentemente accade in questi casi, aveva anche dato origine ad ulteriori conflitti sfociati in un procedimento penale a carico del marito per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), sull´assunto della moglie che il marito non fosse preciso e puntuale nel versamento dell´assegno di mantenimento.
Tuttavia proprio il procedimento penale originato dalla querela della donna e poi seguito dalla regolare costituzione di parte civile, si è rivelato un´arma a doppio taglio.
Con la sentenza n.1370 del 2014, emessa pochi mesi primi che la causa civile fosse introitata a sentenza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, infatti, non solo aveva assolto il marito dalle accuse di violazione degli obblighi assistenziali di famiglia, ma aveva anche censurato il comportamento della donna, che escussa come testimone , in evidente stato di gravidanza, aveva addirittura cercato di negare lo stato interessante ed aveva minimizzato la gravidanza come frutto di una relazione occasionale, quando invece il marito tentava di dimostrare la stabile relazione della donna con una altro, facoltoso , uomo.
Proprio indicando come prova la sentenza penale il Tribunale civile casertano ha quindi dato per provata la nuova relazione enunciando l´importante principio giuridico che in presenza di una nuova stabile relazione il coniuge separato perde il diritto all´assegno di mantenimento, liberando in questo modo l´uomo dall´obbligo di pagare l´assegno di mantenimento mensile che pure lo stesso giudice estensore aveva concesso alla donna all´esito dell´udienza presidenziale, che come è noto si caratterizza per la sommarietà dell´istruttoria.
Per completezza d´informazione e ricordando che ogni controversia giuridica ha questioni particolari e specifici non automaticamente richiamabili in casi analoghi occorre anche richiamare che il principio affermato dal Tribunale con chiarezza ed oggetto del presente commento è tutt´altro che pacifico in giurisprudenza, ragion per cui è possibile affermare che la sentenza in commento apre una nuova strada giurisprudenziale.
Una sentenza coraggiosa e valida sotto il profilo motivazionale poiché riduce al minimo le possibili speculazioni che in casi di matrimonio di breve durata, senza la presenza di figli, insorgono anche come legittima aspettativa da parte del coniuge che, nella fase iniziale del matrimonio, partiva come economicamente svantaggiato.
Tra le righe del ragionamento in commento, per altro oggetto specifico della tesi difensiva elaborata dal marito, si legge il fastidio e la percezione di ingiustizia di dover mantenere vita natural durante, o anche per un periodo significativo, la moglie separata a fronte di un matrimonio durato pochi anni.
Sembra che proprio questo ragionamento, in uno all´esito favorevole anche di un parallelo procedimento penale intentato ingiustamente dalla moglie, abbiano orientato il Tribunale ad accogliere le regioni del marito enunciando l´innovativo e valido principio di diritto.
La sentenza con le dovute omissioni per tutelare la privacy delle parti in causa è pubblicata e scaricabile nella sezione documenti di questo sito
La decisione del Tribunale sammaritano è di escludere, in radice, la sussistenza del diritto al percezione del diritto di mantenimento in favore del coniuge separato quando risulti che questi abbia intrapreso una nuova relazione , nel caso esaminato allietata dalla nascita di un figlio.
La controversia sulla quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere era chiamato a pronunciarsi in sede di separazione giudiziale riguardava il caso di due giovani coniugi che dopo quattro anni erano arrivati alla separazione . Il matrimonio che non aveva dato corso a prole era entrato in crisi per una serie di vicende personali ed alla prima udienza presidenziale era stato imposto al marito (difeso dall´Avv. Salvatore Piccolo, proprietario di questo sito) l´obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, che risultava disoccupata , con un assegno mensile di euro 450,00. Il marito svolgeva il mestiere artigiano di panificatore.
La controversia, come frequentemente accade in questi casi, aveva anche dato origine ad ulteriori conflitti sfociati in un procedimento penale a carico del marito per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), sull´assunto della moglie che il marito non fosse preciso e puntuale nel versamento dell´assegno di mantenimento.
Tuttavia proprio il procedimento penale originato dalla querela della donna e poi seguito dalla regolare costituzione di parte civile, si è rivelato un´arma a doppio taglio.
Con la sentenza n.1370 del 2014, emessa pochi mesi primi che la causa civile fosse introitata a sentenza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, infatti, non solo aveva assolto il marito dalle accuse di violazione degli obblighi assistenziali di famiglia, ma aveva anche censurato il comportamento della donna, che escussa come testimone , in evidente stato di gravidanza, aveva addirittura cercato di negare lo stato interessante ed aveva minimizzato la gravidanza come frutto di una relazione occasionale, quando invece il marito tentava di dimostrare la stabile relazione della donna con una altro, facoltoso , uomo.
Proprio indicando come prova la sentenza penale il Tribunale civile casertano ha quindi dato per provata la nuova relazione enunciando l´importante principio giuridico che in presenza di una nuova stabile relazione il coniuge separato perde il diritto all´assegno di mantenimento, liberando in questo modo l´uomo dall´obbligo di pagare l´assegno di mantenimento mensile che pure lo stesso giudice estensore aveva concesso alla donna all´esito dell´udienza presidenziale, che come è noto si caratterizza per la sommarietà dell´istruttoria.
Per completezza d´informazione e ricordando che ogni controversia giuridica ha questioni particolari e specifici non automaticamente richiamabili in casi analoghi occorre anche richiamare che il principio affermato dal Tribunale con chiarezza ed oggetto del presente commento è tutt´altro che pacifico in giurisprudenza, ragion per cui è possibile affermare che la sentenza in commento apre una nuova strada giurisprudenziale.
Una sentenza coraggiosa e valida sotto il profilo motivazionale poiché riduce al minimo le possibili speculazioni che in casi di matrimonio di breve durata, senza la presenza di figli, insorgono anche come legittima aspettativa da parte del coniuge che, nella fase iniziale del matrimonio, partiva come economicamente svantaggiato.
Tra le righe del ragionamento in commento, per altro oggetto specifico della tesi difensiva elaborata dal marito, si legge il fastidio e la percezione di ingiustizia di dover mantenere vita natural durante, o anche per un periodo significativo, la moglie separata a fronte di un matrimonio durato pochi anni.
Sembra che proprio questo ragionamento, in uno all´esito favorevole anche di un parallelo procedimento penale intentato ingiustamente dalla moglie, abbiano orientato il Tribunale ad accogliere le regioni del marito enunciando l´innovativo e valido principio di diritto.