La nuova famiglia nell’ormai mutata concezione giurisprudenziale. Riduzione dell’assegno in caso di figli nati da successiva unione e perdita dell’assegno per nuova unione. Casistica e tendenze del nuovo diritto di famiglia.
03-03-2016 20:25 - Diritto
Da diverso tempo assistiamo ad una evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia di diritto di famiglia.
Evoluzione che negli ultimi tempi ha ricevuto particolare impulso soprattutto in conseguenza di una mutata sensibilità del legislatore e dell’interprete rispetto ai criteri tradizionali , validi per molti decenni , di concezione della famiglia.
I rapporti personali, sulla base dell’odierno orientamento, sono sempre più rapporti svincolati da legami giuridicamente rilevanti e sovente è il caso di creazione di un nuovo nucleo familiare come conseguenza di nuovi rapporti e relazioni successive alla separazione e/o divorzio.
Il quesito posto all’attenzione del giurista nel caso in esame è quello di verificare nell’ipotesi di creazione di nuova famiglia successiva alla separazione e/o al divorzio tale situazione anche di fatto determina un mutamento apprezzabile giuridicamente con riverberi di natura economica e/o semplicemente di natura giuridica.
Premettendo che fino a poco tempo era controverso anche in termini di lessico giuridico l’utilizzo del termine famiglia in relazione alle unioni di fatto successive alla separazione , l’odierna tendenza che commentiamo è di allargare la dignità della famiglia oltre il perimetro tradizionale della prima unione.
Sotto questo profilo segnaliamo due recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione che , in diverse fattispecie , hanno confermato l’orientamento da noi evidenziato di allargamento dei legami e dei vincoli, un tempo fissi e ferrei , rispetto alla prima unione matrimoniale.
In particolare gli ermellini con la sentenza n. 6855/2015 emessa dalla prima sezione hanno stabilito che l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, anche se soltanto di fatto , rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza patrimoniale fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge , sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza , ma resta definitivamente escluso. Il ragionamento dei giudici di legittimità è che ai sensi dell’art. 2 della Costituzione anche la formazione di una famiglia di fatto riceve tutela costituzionale come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo ed è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole.
Conseguentemente, afferma la Cassazione, la cessazione del rapporto precedente e l’inizio di un nuovo rapporto familiare - anche di fatto - esclude ogni residua solidarietà “postmatrimoniale” con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo anche patrimoniale ( testualmente Cass. Civ. sez. I n. 6855/2015 Rv 634861).
Come si vede si tratta di un riconoscimento pieno ed effettivo dell’importanza anche della famiglia di fatto ed anzi lo stesso termine famiglia accompagnato da vari aggettivi come ad esempio nuova è utilizzato ormai dalla giurisprudenza pienamente anche in mancanza di rapporti “certificati” con un nuovo matrimonio.
Nel caso di specie il giudizio della Suprema Corte incide in tutte quelle situazioni in cui il coniuge debole, beneficiario di un assegno divorzile di mantenimento, pur convivendo more uxorio ( di fatto) con altra persona evita di regolarizzare il rapporto, spesso, per non perdere l’assegno divorzile.
La Suprema Corte ha stabilito ormai con orientamento consolidato che la convivenza di fatto fa venir meno il diritto all’assegno di mantenimento divorzile.
Sempre nell’ottica di valorizzazione dei nuovi rapporti nati in seguito a separazione o divorzio merita un breve cenno anche una recente sentenza della Suprema Corte in base alla quale ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio il Giudice chiamato a determinare l’importo di tale assegno deve tener conto degli oneri e delle ulteriori responsabilità dell’obbligato in conseguenza della nascita di figli naturali da una successiva unione ( testualmente Cass. Civ. Sez VI n. 19194/2015 Rv 637098).
In altre parole l’assegno posto a carico di uno dei coniugi in sede di separazione per il mantenimento del coniuge separato o anche di uno o più figli nati nel matrimonio deve subire una automatica diminuzione qualora l’obbligato ( in genere si tratta dell’ex marito- padre dei figli) generi figli anche naturali ( come è evidente l’interessato non ha avuto la possibilità di un nuovo matrimonio) nel periodo tra la separazione ed il divorzio.