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La Cassazione e la questione delle telecamere di videosorveglianza. Nuovo orientamento: le immagini vanno sempre trattate come dati personali.

24-02-2016 10:30 - Diritto
Diversi utenti del nostro sito web hanno domandato se fosse lecito istallare telecamere di videosorveglianza all’interno di esercizi commerciali per motivi di sicurezza.

La sentenza n. 17440 del 2/09/2015 della Corte di Cassazione, seconda sezione civile, offre l’occasione per affrontare il tema dell’istallazione e l’utilizzo di telecamere di videosorveglianza senza trascurare il fatto che i moderni sistemi di sicurezza utilizzando anche il web come modalità di controllo da remoto estendono la trasmissione di immagini personali, potenzialmente all’infinito. La sentenza citato ha stabilito che l’installazione e l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza per ragioni di sicurezza, anche se consente la sola visualizzazione delle immagini delle persone che accedono all’area videosorvegliata e non le registra, comporta un trattamento di dati personali e richiede, pertanto, il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy, tra cui anche l’obbligo di fornire idonea informativa.

La pronuncia degli ermellini trae origine dal fatto di un negoziante che aveva installato una telecamera per poter visualizzare, attraverso apposito monitor collocato al piano superiore dell’esercizio commerciale, le immagini delle persone che accedevano al locale.
In sede di controllo amministrativo, emergeva l’assenza dell’apposito cartello informativo previsto dalla normativa in materia di privacy e si procedeva alla contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 161 del D. Lga. 196/2003 (codice privacy).

L’esercente rilevava, a propria difesa, di aver installato un videocitofono esclusivamente per finalità di sicurezza e sosteneva di non aver violato la normativa privacy.
Di parere diverso, invece, l’Autorità Garante che, infatti, adottava ordinanza ingiunzione 264 del 2010, avverso la quale l’esercente proponeva opposizione.
Il Tribunale di Palmi (competente per territorio), con sentenza del 17 maggio 2011, pur escludendo che l’apparecchio installato potesse essere considerato un videocitofono, accoglieva l’opposizione, ritenendo che “la videosorveglianza effettuata da detto esercizio commerciale rientrasse sì nel concetto di “trattamento”, ma non integrasse gli estremi della definizione di “dato personale” ai sensi della normativa vigente”.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso in Cassazione l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 4, 11, 13 e 161 del D. Lgs. n. 196 del 2003, violazione dei principi generali in materia di tutela dei dati personali ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, dolendosi che l’interpretazione fornita dal Tribunale di Palmi sulla nozione di dato personale contrasti con la normativa del Codice”.

La Corte, con la già citata sentenza 17440/15, ha accolto il ricorso dell’Autorità Garante e cassato la sentenza impugnata, ritenendo che le immagini acquisite con la telecamera installata dall’esercente debbano essere considerate “dati personali” e che pertanto l’esercente, in base all’obbligo informativo previsto dall’art. 13 del Codice Privacy, avrebbe dovuto fornire agli interessati apposita informativa.

La Suprema Corte ha chiarito che l’obbligo dell’informativa previsto dal legislatore può essere assolto anche attraverso l’adozione dell’apposito modello indicato dal Garante nel Provvedimento in materia di videosorveglianza ovvero mediante esposizione nello spazio videosorvegliato o videoripreso di cartello che indica la presenza di una telecamera e il soggetto che effettua la ripreso o registrazione.

Come emerge dalla lettura della sentenza, il punto centrale della questione è legato alla possibilità di considerare o meno quali dati personali le immagini acquisite attraverso la telecamera installata dall’esercente, a prescindere dal fatto che la telecamera registri o meno l’immagine personale.
Il giudice di prime cure (Tribunale di Palmi) aveva escluso tale aspetto, facendo proprio il principio già espresso da un precedente e risalente orientamento della Cassazione secondo cui “l’immagine di una persona, pur possedendo capacità identificativa del soggetto, quando viene trattata non integra automaticamente la nozione di dato personale, agli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ma lo diviene qualora chi esegue il trattamento la correli espressamente ad una persona mediante didascalia od altra modalità, quale un’enunciazione orale, da cui sia possibile identificarla, restando invece irrilevante, in mancanza di tali indicazioni, la circostanza che chi percepisce l’immagine sia in grado, per le sue conoscenze personali, di riconoscere la persona ritratta” (Cass. 12997 del 2009).

Differente invece il parere dalla recente sentenza della Suprema Corte, che richiamate ulteriori pronunce giurisprudenziali sul punto, in linea con la lettura della definizione di “dato personale” contenuta nell’art. 4 del codice privacy fornita dall’Autorità Garante, ha chiarito come non è possibile dubitare del fatto che l’immagine costituisca dato personale, “trattandosi di dato immediatamente idoneo a identificare una persona, a prescindere dalla sua notorietà”.

L’immagine della persona che accede all’area videosorvegliata, cioè, consente di identificarla, a prescindere dalla circostanza che l’esercente, titolare del trattamento, non conosca il soggetto ripreso attraverso il sistema installato.
Solo nel caso in cui si scelgano sistemi di videosorveglianza con caratteristiche tecniche tali da non rendere riconoscibili le persone che transitano nell’area videosorvegliata (come avviene, ad esempio, nel caso di telecamere a scopi promozionali-turistici), è possibile escludere che vi sia un trattamento di dati personali e che quindi sia possibile superare la normativa sul trattamento dei dati personali che appunto prevede l’obbligo di informare l’utente delle modalità e degli scopo del trattamento dei relativi dati personali tra i quali appunto rientra anche l’immagine seppure non direttamente collegata alla notorietà o conoscenza della persona effigiata nell’immagine e seppure le immagini non siano state registrate.

AI nostri utenti che avevano dunque chiesto un parere , alla luce della recente sentenza più volte indicata, suggeriamo, nel caso in cui si intenda installare un impianto di videosorveglianza, per garantire la sicurezza del proprio locale:

• le immagini che riprendono una persona sono dati personali, così come i dati anagrafici o le ulteriori informazioni che consentono di identificare, in modo diretto o indiretto, una persona fisica prescindendo dal fatto della reale ed effettiva conoscenza del soggetto ripreso;

• in base alla normativa privacy, l’esercente (titolare del trattamento), è tenuto a segnalare la presenza delle telecamere attraverso apposito cartello informativo e a rispettare gli ulteriori adempimenti previsti dal codice privacy e dal Provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010;

• la normativa privacy trova applicazione sia nel caso in cui il sistema di videosorveglianza consenta la registrazione delle immagini, sia nel caso in cui permetta la loro solo visualizzazione.


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