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Alla consulta la legittimità della sospensione della prescrizione nel periodo COVID, anche le Sezioni Unite della Cassazione in attesa del responso.

25-09-2020 20:44 - Diritto
Sono ormai diverse le ordinanze di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale affinché, quest’ultima, valuti se sia conforme a Costituzione la norma, contenuta nell’art. 83 del c.d. Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato dall’art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito in Legge 3 giugno 2020, n. 40), che, oltre alla sospensione dei termini di adozione dei provvedimenti giudiziari e di compimento degli atti, ed al rinvio delle udienze nella c.d. Fase 1, ha disposto la sospensione della prescrizione per i reati oggetto di procedimenti penali ai quali si applicano le suddette forme di sospensione o rinvio. Da ultimo, in data 24 settembre, anche le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sospeso la trattazione della questione di massima rilevanza dei procedimenti innanzi alla Cassazione in attesa della pronuncia della Consulta. In effetti la Suprema Corte aveva affermato, con una decisione contrastata tra le varie sezioni di qui la rimessioni alle sezioni unite, che dovesse trovare applicazione la sospensione della prescrizione di cui all'art. 83, comma 3-bis, dl. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020. La trattazione della questione se vada sospesa la prescrizione dei procedimenti trasmessi alla suprema corte nel periodo indicato oppure di tutti i procedimenti pendenti in cassazione è stata dunque aggiornata al 26 novembre 2020 proprio in attesa della decisione della consulta.
Il punto essenziale della questione è rappresentato dal riconoscimento della natura sostanziale dell’istituto della prescrizione e delle sue vicende modificative, il cui regime giuridico deve conseguentemente rispettare tutti i canoni costituzionali relativi alle disposizioni incriminatrici ed a quelle che determinano un peggioramento dello statuto giuridico del soggetto sottoposto a procedimento penale o potenzialmente resosi responsabile di un fatto di reato, primo fra tutti quello del divieto di applicazione retroattiva.
Sebbene il legislatore volesse chiaramente sterilizzare la tendenziale impossibilità di far funzionare il sistema giustizia per un determinato periodo di tempo mediante il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini di prescrizione, lo stesso, non avendo esplicitamente disposto la sospensione dei procedimenti, ha prodotto una norma che, incidendo negativamente sul rapporto tra individuo ed ordinamento, non dovrebbe poter avere applicazione retroattiva – dunque incidendo su reati già asseritamente commessi – potrebbe valere solo per il futuro (così rendendosi, di fatto, inutile).
Sarà una decisione rilevante quella che adotterà la consulta poiché dalla precisa qualificazione dell’istituto della prescrizione oltre che la specifica validità della sospensione nel periodo COVID potrà anche dipendere la validità della legge di riforma della prescrizione che , a far data dal 01/01/2020, ha cancellato la prescrizione dopo la sentenza di condanna.

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