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Al via le specializzazioni per gli avvocati. Firmato il regolamento dal ministro della Giustizia.

13-08-2015 11:45 - Diritto
Ieri il ministro della giustizia - Andrea Orlando - ha firmato il regolamento che disciplina il conseguimento e il mantenimento del titolo di specialista in attuazione delle previsioni della legge professionale forense (legge 247/2012).

Diciotto le aree di specializzazione (tra cui diritto di famiglia, amministrativo, penale, commerciale, bancario, fallimentare, tributario) nell´ambito delle quali il professionista potrà "scegliere" il proprio titolo, con il limite massimo di due settori.

Per ogni area di specializzazione, poi, la tabella allegata al testo firmato dal ministro individua diversi ambiti di competenza. Ad esempio, nell´area del "diritto delle persone e della famiglia" rientrano le competenze in materia di: diritto di famiglia, diritto delle associazioni, diritto dell´immigrazione, diritto delle successioni e diritto minorile.

Il regolamento è formato da 16 articoli che chiariscono le modalità di conseguimento della specializzazione che dovrà essere richiesta dall´avvocato con apposita domanda all´ordine di appartenenza, soltanto se in possesso dei seguenti requisiti: a) aver frequentato, con esito positivo, negli ultimi 5 anni i corsi di specializzazione; b) non aver riportato, nei 3 anni precedenti alla richiesta, una sanzione disciplinare definitiva; - non aver subito, negli ultimi 2 anni, la revoca del titolo.

La formazione per ottenere la specializzazione è predisposta in ambito universitario, con programmi che verranno definiti dall´apposita commissione permanente istituita presso il ministero, mentre il Consiglio Nazionale Forense dovrà firmare le convenzioni sia con le università che con le associazioni specialistiche più rappresentative.

Il percorso formativo dovrà durare almeno un biennio e avere un minimo di attività didattica di 200 ore, con obbligo di frequenza pari almeno all´80%.
Tuttavia la strada della formazione specialistica , universitaria o forse sarebbe meglio dire parauniversitaria, non è l´unica strada percorribile.

Potrà conseguire il titolo di avvocato specialista anche chi ha un´anzianità di iscrizione all´albo forense di almeno 8 anni e che negli ultimi 5 anni dimostri di avere esercitato la professione "in modo assiduo, prevalente e continuativo" in uno dei settori di specializzazione, nei quali dovrà avere trattato (sempre nel quinquennio precedente) "incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità" e qualità" almeno pari a 15 per ogni anno.

Per mantenere il titolo, ogni tre anni l´avvocato specialista dovrà documentare al proprio Consiglio dell´ordine l´adempimento degli obblighi di formazione permanente, oppure dimostrare l´esercizio assiduo prevalente e continuativo dell´attività nel settore specifico.
Quanto alla revoca, la stessa può conseguire sia dall´irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall´avvertimento, sia dal mancato adempimento degli obblighi di formazione continua o del deposito della documentazione che comprovi il possesso dei requisiti.

Nella fase transitoria, è previsto il conferimento del titolo (previo superamento di un esame scritto e orale), anche a favore degli avvocati che nel periodo 2011-2015 hanno già conseguito un attestato di frequenza a un corso almeno biennale di alta formazione specialistica.

Il titolo di specialista potrà essere riportato sulla targa dello studio legale e potrà essere speso nelle comunicazioni informative con i clienti. I consigli dell´Ordine terranno un apposito registro consultabile anche per via telematica.

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