Sulla competenza territoriale in materia di diffamazione a mezzo internet interviene la Suprema Corte di Cassazione
28-10-2015 19:43 - Diritto
Con una recente sentenza la Suprema Corte di Cassazione interviene per stabilire la competenza territoriale nei delitti di diffamazione commessi a mezzo della rete internet. La questione non di poco conto, se si considera l´ormai capillare diffusione della rete interne,t non è mai stata di agevole soluzione. Con la sentenza in commento dell´ 8 giugno 2015 (dep. 8 agosto 2015), n. 34406 (scaricabile nella sezione documenti di questo sito )la V sezione penale risolve la questione affermado il principio che
"Nei reati di diffamazione commessi a mezzo della rete internet, ove sia impossibile individuare il luogo di consumazione del reato e sia invece possibile individuare il luogo in remoto in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato, tale criterio di collegamento, in quanto prioritario rispetto a quello di cui all´art. 9 c.p.p., comma 2, deve prevalere su quest´ultimo, cosicché la competenza risulta individuabile con riferimento al luogo fisico ove viene effettuato l´accesso alla rete per il caricamento dei dati sul server".
Gli ermellini hanno dapprima precisato richiamando un vecchio orientamento che "La valutazione della competenza territoriale deve essere svolta con riferimento al momento della proposizione della relativa eccezione e cioè al più tardi nella fase di cui all´art. 491 c.p.p., comma 1, vale a dire subito dopo l´accertamento, per la prima volta, della costituzione delle parti. Detta norma non pone solo una preclusione all´eccezione di incompetenza in fase ulteriore - con l´implicazione che non è possibile proporla in corso di giudizio per acquisizioni sopravvenute, persino se queste significhino una diversità del fatto contestato - ma anche sotto il profilo dell´irrilevanza dell´analisi di fondatezza dell´eccezione, intanto respinta, alla luce delle sopravvenienze, perchè la competenza territoriale si fonda sul rispetto della regola del giudice naturale al momento della costituzione delle parti in giudizio, potendo il legislatore limitare il rilievo d´incompetenza a questa fase a vantaggio dell´interesse all´ordine ed alla speditezza del processo" (Sez. 5, Sentenza n. 7826 del 18/06/1997, Rv. 208317). Ribandendo conseguentemente che la tardività della relativa eccezione comporta il radicamento del giudice procedente anche qualora questi sia incompetente.
Entrando nel merito della vicenda la sentenza chiarisce un aspetto della questione fondamentale, come è facilmente intuibile, per i reati di diffamazione commessi a mezzo internet normalmente è impossibile stabilire il luogo del commesso reato; in quanto reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono la espressione ingiuriosa, ma non è sempre possibile l´individuazione del soggetto che per secondo (così integrando il requisito della comunicazione con più persone) legge l´articolo diffamatorio (giacchè non è sufficiente la connessione al sito internet che ospita il blog, dovendosi verificare un fatto puramente soggettivo e cioè l´effettiva percezione della comunicazione offensiva).
Ne consegue che, procedendo a cascata, viene in esame il primo dei momenti di collegamento suppletivi, sopra richiamato. Se è individuabile il luogo in cui è avvenuta una parte dell´azione (l´ultima individuabile), è colà che si determina la competenza territoriale per il giudizio.
Anche in questo caso la rete internet potrebbe dare problemi perché anche in questo caso potrebbe essere difficile stabilire dove si trova il soggetto che legge l´articolo diffamatorio.
Tuttavia per restare al passo con i tempi in una materia di ormai grande diffusione la suprema corte ha iniziato a mettere dei punti fermi. Una recente pronuncia delle sezioni unite ha tracciato un importante punto di riferimento, affermando che quando un soggetto accede ad un sistema informatico, il luogo del fatto deve individuarsi non nella allocazione fisica del server host, bensì laddove il soggetto, dotato di un hardware in grado di collegarsi con la rete, effettui l´accesso in remoto (Sez. U, n. 17325 del 26/03/2015, Rocco, Rv. 263020).
I criteri enunciati ben possono essere mutuati per il caso di upload di un articolo a contenuto diffamatorio, che pertanto deve ritenersi effettuato non nel luogo dove si trova l´elaboratore elettronico che conserva e rende disponibili i dati per l´accesso degli utenti, bensì nel luogo in cui il caricamento del dato "informatico" viene effettivamente eseguito.
Così eleborato il ragionamento giuridico si arriva alla massima sopra riassunta che sembra per coerenza e semplicità risolvere definitivamente il problema arrivando a stabile un punto fermo nella determinazione della competenza per territorio nel reato di diffamazione aggravato con il mezzo della rete internet , all´interno della quale conseguentemente va ricompreso anche il fenomeno dei social network per i quali deve quindi vigere il principio ora enunciato. Con la conseguenza che è quindi competente il giudice del luogo dove viene effettuato l´accesso a facebook per caricare il post diffamatorio.
Riproduzione riservata studio legale piccolo www.avvocatosalvatorepiccolo.it
Nella sezione documenti del sito la sentenza per esteso della cassazione
"Nei reati di diffamazione commessi a mezzo della rete internet, ove sia impossibile individuare il luogo di consumazione del reato e sia invece possibile individuare il luogo in remoto in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato, tale criterio di collegamento, in quanto prioritario rispetto a quello di cui all´art. 9 c.p.p., comma 2, deve prevalere su quest´ultimo, cosicché la competenza risulta individuabile con riferimento al luogo fisico ove viene effettuato l´accesso alla rete per il caricamento dei dati sul server".
Gli ermellini hanno dapprima precisato richiamando un vecchio orientamento che "La valutazione della competenza territoriale deve essere svolta con riferimento al momento della proposizione della relativa eccezione e cioè al più tardi nella fase di cui all´art. 491 c.p.p., comma 1, vale a dire subito dopo l´accertamento, per la prima volta, della costituzione delle parti. Detta norma non pone solo una preclusione all´eccezione di incompetenza in fase ulteriore - con l´implicazione che non è possibile proporla in corso di giudizio per acquisizioni sopravvenute, persino se queste significhino una diversità del fatto contestato - ma anche sotto il profilo dell´irrilevanza dell´analisi di fondatezza dell´eccezione, intanto respinta, alla luce delle sopravvenienze, perchè la competenza territoriale si fonda sul rispetto della regola del giudice naturale al momento della costituzione delle parti in giudizio, potendo il legislatore limitare il rilievo d´incompetenza a questa fase a vantaggio dell´interesse all´ordine ed alla speditezza del processo" (Sez. 5, Sentenza n. 7826 del 18/06/1997, Rv. 208317). Ribandendo conseguentemente che la tardività della relativa eccezione comporta il radicamento del giudice procedente anche qualora questi sia incompetente.
Entrando nel merito della vicenda la sentenza chiarisce un aspetto della questione fondamentale, come è facilmente intuibile, per i reati di diffamazione commessi a mezzo internet normalmente è impossibile stabilire il luogo del commesso reato; in quanto reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono la espressione ingiuriosa, ma non è sempre possibile l´individuazione del soggetto che per secondo (così integrando il requisito della comunicazione con più persone) legge l´articolo diffamatorio (giacchè non è sufficiente la connessione al sito internet che ospita il blog, dovendosi verificare un fatto puramente soggettivo e cioè l´effettiva percezione della comunicazione offensiva).
Ne consegue che, procedendo a cascata, viene in esame il primo dei momenti di collegamento suppletivi, sopra richiamato. Se è individuabile il luogo in cui è avvenuta una parte dell´azione (l´ultima individuabile), è colà che si determina la competenza territoriale per il giudizio.
Anche in questo caso la rete internet potrebbe dare problemi perché anche in questo caso potrebbe essere difficile stabilire dove si trova il soggetto che legge l´articolo diffamatorio.
Tuttavia per restare al passo con i tempi in una materia di ormai grande diffusione la suprema corte ha iniziato a mettere dei punti fermi. Una recente pronuncia delle sezioni unite ha tracciato un importante punto di riferimento, affermando che quando un soggetto accede ad un sistema informatico, il luogo del fatto deve individuarsi non nella allocazione fisica del server host, bensì laddove il soggetto, dotato di un hardware in grado di collegarsi con la rete, effettui l´accesso in remoto (Sez. U, n. 17325 del 26/03/2015, Rocco, Rv. 263020).
I criteri enunciati ben possono essere mutuati per il caso di upload di un articolo a contenuto diffamatorio, che pertanto deve ritenersi effettuato non nel luogo dove si trova l´elaboratore elettronico che conserva e rende disponibili i dati per l´accesso degli utenti, bensì nel luogo in cui il caricamento del dato "informatico" viene effettivamente eseguito.
Così eleborato il ragionamento giuridico si arriva alla massima sopra riassunta che sembra per coerenza e semplicità risolvere definitivamente il problema arrivando a stabile un punto fermo nella determinazione della competenza per territorio nel reato di diffamazione aggravato con il mezzo della rete internet , all´interno della quale conseguentemente va ricompreso anche il fenomeno dei social network per i quali deve quindi vigere il principio ora enunciato. Con la conseguenza che è quindi competente il giudice del luogo dove viene effettuato l´accesso a facebook per caricare il post diffamatorio.
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Nella sezione documenti del sito la sentenza per esteso della cassazione