La procedura per chiedere il rimborso delle spese legali per l'imputato assolto.
13-09-2022 16:49 - Diritto
Dopo anni di dibattito è finalmente operativo il diritto al rimborso delle spese legali per l’imputato assolto con formula piena. Si tratta di una vera innovazione nel nostro ordinamento che è stata salutata con favore da avvocati ed operatori della Giustizia. La procedura è ancora farraginosa ed i limiti e le condizioni ancora non completamente soddisfacenti, soprattutto in ordine all’ammontare dei fondi previsti che certamente non copriranno per intero tutte le domande presentate. Anche la finestra per presentare l’istanza è limitata ed è soggetta a rigorosi termini pena l’esclusione dal beneficio, tuttavia si tratta davvero di un passo avanti per un paese democratico che processa ingiustamente un soggetto. Il beneficio era stato previsto nella legge di Bilancio dello scorso anno (2021). Mancava però il decreto attuativo, con le modalità per presentare la richiesta.il D.M. Giustizia 20 dicembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2022.
Queste le principali previsione della normativa
Beneficiari.
Queste le principali previsione della normativa
Beneficiari.
Il rimborso spetta agli imputati “assolti”, con sentenza divenuta irrevocabile, per tutti i capi di imputazione contestati, con le formule: perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, escluso il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto d’imputazione.
Si tratta di sentenze pronunciate ai sensi degli art. 129 c.p. o art. 530 c.p.
Condizioni
Si tratta di sentenze pronunciate ai sensi degli art. 129 c.p. o art. 530 c.p.
Condizioni
L’art. 1 del decreto prevede le condizioni per ottenere il rimborso:
la sentenza di assoluzione deve essere divenuta irrevocabile nell’anno precedente a quello di presentazione dell’istanza; per nessuna delle imputazioni deve essere stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia; l’imputato non deve aver beneficiato del gratuito patrocinio; non deve essere stata pronunciata la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite; l’imputato non deve avere diritto alla restituzione delle spese da parte dell’ente da cui dipende (art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67). Limiti Il rimborso avviene a carico del Fondo appositamente istituito, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero.
Ciascuna domanda è accolta nei limiti dell’importo massimo di Euro 10.500,00.
Modalità di presentazione
la sentenza di assoluzione deve essere divenuta irrevocabile nell’anno precedente a quello di presentazione dell’istanza; per nessuna delle imputazioni deve essere stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia; l’imputato non deve aver beneficiato del gratuito patrocinio; non deve essere stata pronunciata la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite; l’imputato non deve avere diritto alla restituzione delle spese da parte dell’ente da cui dipende (art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67). Limiti Il rimborso avviene a carico del Fondo appositamente istituito, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero.
Ciascuna domanda è accolta nei limiti dell’importo massimo di Euro 10.500,00.
Modalità di presentazione
L’istanza si presenta tramite SPID facendo accesso alla piattaforma telematica appositamente istituita dal Ministero della Giustizia e proprio in questi giorni (settembre 2022) è stata completata e messa in funzione la relativa procedura sulla piattaforma accessibile all’indirizzo: lsg.giustizia.it .
Presentatore dell’istanza è personalmente l’imputato assolto, oppure il legale rappresentante in caso di minori o incapaci, oppure ancora gli eredi quando l’imputato è deceduto. Non il difensore dell’imputato.
Termine per la presentazione dell’istanza
Presentatore dell’istanza è personalmente l’imputato assolto, oppure il legale rappresentante in caso di minori o incapaci, oppure ancora gli eredi quando l’imputato è deceduto. Non il difensore dell’imputato.
Termine per la presentazione dell’istanza
La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di irrevocabilità della sentenza.
Contenuto dell’istanza
Il contenuto dell’istanza necessario ed indispensabile ai fini della valutazione della richiesta è il seguente:
- dati anagrafici e codice fiscale dell'imputato assolto,
Contenuto dell’istanza
Il contenuto dell’istanza necessario ed indispensabile ai fini della valutazione della richiesta è il seguente:
- dati anagrafici e codice fiscale dell'imputato assolto,
- Ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione divenuta irrevocabile, data della sentenza, data di irrevocabilità, numero del registro notizie di reato e numero del registro generale dell'Ufficio gip/gup o del dibattimento che ha emesso la sentenza;
- formula di assoluzione attestazione che per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell'atto con il quale è stata esercitata l'azione penale, oppure a seguito di modifica dell'imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, è stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
-durata del processo oggetto della sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l'azione penale alla data in cui la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile;
-grado di giudizio nel quale è stata emessa la sentenza, specificando se la sentenza è stata emessa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione; totale delle spese legali per le quali è chiesto il rimborso;
-attestazione che l'importo di cui si chiede il rimborso è stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione di parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine;
- attestazione che l'imputato non ha beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
- attestazione che l'imputato non ha ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, attestazione che l'imputato non ha diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui dipende reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione;
- coordinate identificative del conto corrente bancario o postale per il bonifico dell’importo indirizzo di posta elettronica certificata o semplice per eventuali comunicazioni sull’istanza Allegati da depositare
All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
-copia documento di identità;
-documentazione attestante la rappresentanza legale dell'imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;
-copia conforme della sentenza di assoluzione, rilasciata dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, corredata dal certificato di passaggio in giudicato, rilasciato dalla medesima cancelleria;
-copia conforme dell'atto con il quale è stata esercitata l'azione penale nel procedimento concluso con la sentenza di assoluzione;
-documentazione comprovante la nomina, nell'ambito del procedimento concluso con la sentenza di assoluzione, del legale cui sono riferite le fatture per le spese legali rispetto alle quali è presentata l'istanza di rimborso;
-fatture emesse dal legale nominato difensore nel processo definito con sentenza di assoluzione, con indicazione esplicita ed inequivoca della causale, e quietanza del pagamento ricevuto;
-parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati;
-documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della prestazione professionale tramite bonifico bancario;
-documentazione comprovante il reddito dichiarato. Valutazione dell’istanza e criteri di precedenza
L’art. 4 del decreto definisce i criteri di valutazione delle domande, precisando che sarà data precedenza nell’ordine:
- all’imputato assolto con sentenza della Cassazione, o del giudice del rinvio, o comunque per un processo durato complessivamente oltre gli 8 anni;
L’art. 4 del decreto definisce i criteri di valutazione delle domande, precisando che sarà data precedenza nell’ordine:
- all’imputato assolto con sentenza della Cassazione, o del giudice del rinvio, o comunque per un processo durato complessivamente oltre gli 8 anni;
- all’imputato assolto con sentenza della Corte di Appello o comunque all’esito di un processo durato da 5 ad 8 anni;
- all’imputato assolto con sentenza del Tribunale o comunque all’esito di un processo durato fino a 5 anni. All’interno di ciascun gruppo il criterio di precedenza è dettato dalla maggiore durata del processo, e a parità di durata sono preferiti gli imputati con reddito minore.
Attività di verifica
Ricevute tutte le domande che possono essere accolte in applicazione dei criteri di preferenza e dell’ammontare complessivo delle risorse stanziate, il Ministero procede a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato nell’istanza e quando emerge dalla documentazione allegata. Le verifiche possono essere delegate anche al personale di Equitalia giustizia s.p.a.
Le istanza mancanti dei requisiti, o per le quali non c’è corrispondenza tra dichiarato e allegato o tra dichiarato e accertato, vengono scartate ed il Ministero procede, nel limite dei fondi disponibili, a valutare altre istanze nell’ordine di precedenza.
Esaurita la verifica il Capo del Dipartimento del Ministero di Giustizia approva l’elenco che conterrà le istanze ammesse e per ciascuna l’importo rimborsabile.
La pubblicazione dell’elenco avviene sulla piattaforma, e decorsi 15 giorni dalla pubblicazione viene ordinata l’emissione del mandato di pagamento.
Divieto di ripresentazione dell’istanza
Le istanze scartate o perchè non validamente presentate, o per esaurimento dei fondi a disposizione, non possono essere più ripresentate.
Attività di verifica
Ricevute tutte le domande che possono essere accolte in applicazione dei criteri di preferenza e dell’ammontare complessivo delle risorse stanziate, il Ministero procede a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato nell’istanza e quando emerge dalla documentazione allegata. Le verifiche possono essere delegate anche al personale di Equitalia giustizia s.p.a.
Le istanza mancanti dei requisiti, o per le quali non c’è corrispondenza tra dichiarato e allegato o tra dichiarato e accertato, vengono scartate ed il Ministero procede, nel limite dei fondi disponibili, a valutare altre istanze nell’ordine di precedenza.
Esaurita la verifica il Capo del Dipartimento del Ministero di Giustizia approva l’elenco che conterrà le istanze ammesse e per ciascuna l’importo rimborsabile.
La pubblicazione dell’elenco avviene sulla piattaforma, e decorsi 15 giorni dalla pubblicazione viene ordinata l’emissione del mandato di pagamento.
Divieto di ripresentazione dell’istanza
Le istanze scartate o perchè non validamente presentate, o per esaurimento dei fondi a disposizione, non possono essere più ripresentate.