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Traffico d'influenza, il perimetro applicativo della nuova fattispecie.
La Cassazione traccia le linee guide per il delitto di cui all'art.346 bis

15-04-2020 12:31 - Diritto
Nel nuovo reato di traffico d’influenze, dopo le modifiche della legge 3/19 (cd. «spazzacorrotti»), non trova più posto il riferimento esclusivo alla millanteria. La fattispecie ora è assai più ampia di quanto in precedenza previsto dall’articolo 346 c.p. del codice penale, seppure la clausola di sussidiarietà espressa fa risultare assorbito il reato nelle ipotesi di corruzione. La questione della nuova formulazione del delitto di cui all’art.346 bis c.p. è stata affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza n.12095 depositata in data 19/02/2020 dalla sesta sezione penale , che era chiamata a pronunciarsi in relazione alla sussistenza del delitto in questione seppure nell’ambito di un procedimento de libertate.

I requisiti oggettivi del nuovo delitto di cui all’art.356 bis

Il reato di traffico di influenze è destinato ad assicurare copertura anticipata a tutte le forme di programmata interferenza con l'agire della P.A., idonea ad alterarne il buon andamento. In tale prospettiva la legge 3 del 2019, in luogo dell'equivoco riferimento alla millanteria, contenuto nell'originaria fattispecie di cui all'art. 346 cod. pen., contrapposta allo sfruttamento di relazioni esistenti, ha incluso nell'unica fattispecie di cui al riformulato art. 346-bis, cod. pen., sia la relazione asserita sia quella esistente, nel contempo dando alternativamente rilievo tanto alla vanteria, quale allegazione autoreferenziale di una specifica capacità di influenza, quanto allo sfruttamento di quella capacità, in funzione della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, quale prezzo della mediazione illecita verso un soggetto qualificato o quale remunerazione dell'esercizio da parte di questo delle sue funzioni o dei suoi poteri. Ciò significa che la fattispecie non riposa necessariamente sulla millanteria o sulla vanteria, ma può essere integrata dalla correlazione eziologica tra promessa o dazione da un lato e sfruttamento della capacità di influenza dall'altro, in quanto quest'ultima costituisca un dato che non necessiti di specifica illustrazione ma possa dirsi il presupposto anche implicito dell'intercorsa pattuizione o comunque della dazione.

Clausola di sussidiarietà e rapporti con altri reati

L'ipotesi del traffico di influenze è caratterizzata da una clausola di sussidiarietà espressa, in forza della quale la stessa sfuma ed è assorbita, ove sia invece configurabile un vero e proprio patto corruttivo, riconducibile alle fattispecie di cui agli artt. 318, 319, 319-ter o ai reati di cui all'art. 322-bis. Conseguentemente deve escludersi la configurabilità del delitto di cui all'art. 346-bis cod. pen. allorché la promessa o la dazione siano volte a remunerare il pubblico ufficiale e questo sia direttamente attratto nel patto, divenendone partecipe, quale beneficiario diretto o indiretto del denaro o dell'utilità. E' infatti di tutta evidenza che in un caso del genere non vi è ragione di apprestare una tutela anticipata rispetto ad un rischio di coinvolgimento dell'effettivo esercizio della funzione, che si è ormai concretizzato.

Aggravante e delitto di corruzione

Il reato di cui all'art. 346-bis è aggravato se chi indebitamente fa dare denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio: ciò, al fine di distinguere tale fattispecie da quella della corruzione, implica che la qualifica venga in rilievo come mera qualità di posizione, non implicante il dinamico manifestarsi di competenze e poteri del soggetto qualificato, risultando ravvisabile il delitto di corruzione quando al contrario risultino specificamente dedotti all'interno del patto quelle competenze o quei poteri. Va infatti richiamato il principio consolidato in forza del quale il delitto di corruzione rientra tra i reati funzionali, con la conseguenza che l'atto dedotto nel patto, se non deve essere ricompreso nelle specifiche mansioni, deve comunque rientrare nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale eserciti o possa esercitare una forma di ingerenza, sia pure di fatto (Sez. 6, n. 17973 del 22/1/2019, Caccuri, rv. 275835; Sez. 6, n. 23355 del 26/2/2016, Margiotta, rv. 267060). Tale principio deve essere letto alla luce di quello in forza del quale l'atto di ufficio deve concretare l'esercizio dei poteri funzionali, non rientrando in esso quello che debba intendersi compiuto «in occasione dell'ufficio» e che se del caso si risolva nella mera segnalazione o raccomandazione (Sez. 6, n. 7731 del 12/2/2016, Pasini, rv. 266543; Sez. 6, n. 38762 del 8/3/2012, D'Alfonso, rv. 253371).

Prevalenza del delitto di corruzione condizionata alla concretezza della proposta corruttiva consapevolmente intesa dal reo

La relazione di sussidiarietà rispetto alle ipotesi di corruzione implica che, in presenza di elementi di per sé coerenti con la sussunzione nella fattispecie del traffico di influenze, il delitto di corruzione possa dirsi prevalente, solo in quanto questo sia non solo genericamente prospettato ma anche concretamente suffragato, in ragione del fatto che originariamente il prezzo fosse causalmente destinato al soggetto qualificato e non volto a compensare una mediazione (sul punto per il rilievo del profilo causale: Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, dep. nel 2017, rv. 269736) o che comunque il soggetto qualificato fosse stato effettivamente reso partecipe del patto, quale beneficiario della dazione o della promessa in relazione all'esercizio delle sue funzioni, essendo per contro insufficiente la mera consegna sine titulo di somme ad un intermediario, in mancanza di elementi idonei a dimostrare che si sia consumato un episodio di corruzione (sul punto Sez. 6, n. 1 del 2/12/2014, dep. nel 2015, Pedrotti, rv. 262929; Sez. 6, n. 2006 del 13/8/1996, Pacifico, rv. 206122).

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