La questione della incandidabilità per gli amministratori di Gricignano risolta con l´improcedibilità.
30-09-2012 11:20 - Diritto
Sono state rese note le motivazioni che hanno portato al rigetto del ricorso dell´Autorità Amministrativa nei confronti degli amministratori del Comune di Gricignano d´Aversa sciolto per infiltrazioni camorristiche e per i quali si chiedeva l´incandidabilità alla prossima tornata elettorale, per altro prevista per il prossimo 26 ottobre.
La sentenza n.13 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell´ambito del procedimento R.G.343/2012 /VG depositata il 24 settembre 2012 è finalmente nella materiale disponibilità, sotto il profilo motivazionale, delle parti.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione collegiale (Presidente dr. Giancarlo Di Donato, giudici a latere la dr.ssa Ida D´Onofrio ed il dr. Luca Caputo) ha accolto in pieno le argomentazioni dei difensori depositando una complessa ed argomentata sentenza. Il primo aspetto, non di scarso rilievo, affrontato dai magistrati sammaritani riguardava la corretta instaurazione del contraddittorio sulla proposta di incandidabilità. Nella sostanza l´Autorità governativa locale (la prefettura) non aveva proposto alcun ricorso al Tribunale, ma si era limitata a trasmettere gli atti relativi allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni e condizionamenti camorristici. Il Tribunale aveva quindi dovuto provvedere direttamente a redigere un atto giuridico molto simile ad un decreto di citazione a giudizio con la formulazione di specifici capi di incolpazione nei confronti dei singoli amministratori che venivano individuati nella quasi totalità dei consiglieri comunali ed assessori che si erano succeduti nell´arco di due consiliature. La sottoscrizione dell´atto introduttivo con le incolpazioni individuate direttamente dal Tribunale in effetti, almeno sul piano formale, creava non poche difficoltà. Poteva il Tribunale individuare delle colpe e poi giudicare la fondatezza delle medesime accuse, soprattutto in cosiderazione che nell´ambito della funzione giurisdizionale l´ordinamento giuridico ormai ha cristallizzato, da tempo, il principio della terzietà del giudice? Naturalmente la grande professionalità dei magistrati sammaritani e del collegio giudicante in particolare ha consentito proprio un giudizio sul punto come aspetto preliminare. Il Tribunale ha quindi vagliato l´atto introduttivo che gli stessi magistrati giudicanti avevano redatto e firmato, dando prova di grandissima preparazione e sensibilità giuridica poiché la redazione di un atto introduttivo si rendeva necessaria per individuare il thema decidendum e specificare eventuali responsabilità, da accertare comunque con un procedimento giurisdizionale. Nel procedimento è anche intervenuto il Pubblico Ministero, che non aveva comunque proceduto a redigere l´atto introduttivo. La conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale è stata che, stando alla lettera della norma, gravemente indiziata di illegittimità costituzionale, la semplice trasmissione degli atti relativi allo scioglimento del consiglio comunale, vale a dire la relazione della commissione di accesso già utilizzata dagli organi amministrativi per decretare lo scioglimento del consiglio comunale, non è elemento giuridico sufficiente a stabilire la regolare chiamata in giudizio, ai fini della dichiarazione di incandidabilità, dei singoli amministratori. Censurando quindi il medesimo atto introduttivo e melius re perpensa il Tribunale utilizzando altri atti amministrativi all´origine non trasmessi quale la relazione prefettizia stilata dopo la ricezione della relazione della commissione d´accesso ha censurato lo stesso atto introduttivo laddove aveva proceduto ad incolpazioni allargate a decine di soggetti che, in due consiliature accomunate da un´unica sindacatura, avevano amministrato il Comune di Gricignano. Nella sostanza la seconda relazione sintetizza e valuta quella maggiormente corposa della commissione d´accesso limitando i riferimenti soggettivi. Astrattamente quindi il Tribunale avrebbe dovuto limitare nell´atto introduttivo l´indicazione degli amministratori da sottoporre a giudizio, con la conseguenza che buona parte degli amministratori citati in giudizio non dovevano essere citati. Questo primo aspetto , valutato dal Tribunale come fondato, non significa che gli altri sono meritevoli di essere dichiarati incandidabili. Anzi, tale circostanza è assolutamente inconferente in relazione alla effettiva responsabilità dei singoli amministatori poiché, come diremo innanzi, il Tribunale non ha potuto valutare la fondatezza delle colpe nei confronti degli amministatori per una evidente improcedibilità. Il Tribunale, ha infatti, accolto l´eccezione che voleva la procedura improcedibile per tardività. La norma di carattere eccezionale (introdotta per la prima volta nel 2009) nel limitare il diritto di elettorato passivo, uno dei cardini della democrazia, chiarisce che il procedimento, comunque di carattere giurisdizionale, deve essere instaurato senza ritardo. D´altra parte non avrebbe senso irrogare una sanzione, tale deve intendersi l´incandidabilità, così grave a distanza di tempo e comunque dopo che una tornata elettorale si sia già svolta. Proprio il limite elettorale del turno elettorale è sembrato essere l´aspetto temporale discriminante per valutare la proponibilità dell´azione tendente a dichiarare l´incandidabilità. La fondatezza di tale ragionamento giuridico in uno alla costatazione che dal momento dello scioglimento ad oggi si sono celebrati, su base regionale, ulteriori turni elettorali ha portato il Tribunale ha dichiarare l´improcedibilità della domanda di incandidabilità nei confronti di tutti gli ex amministratori del consiglio comunale di Gricignano d´Aversa sciolto nell´agosto del 2010.
Sotto il profilo dell´illegittimità costituzionale della norma, pure eccepita, il Tribunale ha avuto modo di intevenire, incidenter tantum, sostenendo che la questione dell´incostituzionalità è rilevante, ma che la questione di procedibilità consentiva di superare il problema.
Grande soddisfazione è stata espressa dall´Avv. Salvatore Piccolo (proprietario di questo sito) che nella vicenda era impegnato come difensore di cinque assessori gricignanesi. Nel collegio difensivo per singoli amministratori erano inoltre presenti gli avvocati Giuseppe Tessitore, Raffaele Costanzo, Giuseppe Stellato, Giuseppe Somma, Luigi D´Angiolella ed il Prof. Antonio Palma. Il legale sparanisano ha affermato che la sentenza emessa ha accolto integralmente le argomentazioni difensive, ma ha dimostrato anche la grande competenza e capacità della magistratura sammaritana che si è sempre distinta per preparazione e grande scrupolo nonostante le strutture ed i mezzi a disposizione dei magistrati sian
La sentenza n.13 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell´ambito del procedimento R.G.343/2012 /VG depositata il 24 settembre 2012 è finalmente nella materiale disponibilità, sotto il profilo motivazionale, delle parti.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione collegiale (Presidente dr. Giancarlo Di Donato, giudici a latere la dr.ssa Ida D´Onofrio ed il dr. Luca Caputo) ha accolto in pieno le argomentazioni dei difensori depositando una complessa ed argomentata sentenza. Il primo aspetto, non di scarso rilievo, affrontato dai magistrati sammaritani riguardava la corretta instaurazione del contraddittorio sulla proposta di incandidabilità. Nella sostanza l´Autorità governativa locale (la prefettura) non aveva proposto alcun ricorso al Tribunale, ma si era limitata a trasmettere gli atti relativi allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni e condizionamenti camorristici. Il Tribunale aveva quindi dovuto provvedere direttamente a redigere un atto giuridico molto simile ad un decreto di citazione a giudizio con la formulazione di specifici capi di incolpazione nei confronti dei singoli amministratori che venivano individuati nella quasi totalità dei consiglieri comunali ed assessori che si erano succeduti nell´arco di due consiliature. La sottoscrizione dell´atto introduttivo con le incolpazioni individuate direttamente dal Tribunale in effetti, almeno sul piano formale, creava non poche difficoltà. Poteva il Tribunale individuare delle colpe e poi giudicare la fondatezza delle medesime accuse, soprattutto in cosiderazione che nell´ambito della funzione giurisdizionale l´ordinamento giuridico ormai ha cristallizzato, da tempo, il principio della terzietà del giudice? Naturalmente la grande professionalità dei magistrati sammaritani e del collegio giudicante in particolare ha consentito proprio un giudizio sul punto come aspetto preliminare. Il Tribunale ha quindi vagliato l´atto introduttivo che gli stessi magistrati giudicanti avevano redatto e firmato, dando prova di grandissima preparazione e sensibilità giuridica poiché la redazione di un atto introduttivo si rendeva necessaria per individuare il thema decidendum e specificare eventuali responsabilità, da accertare comunque con un procedimento giurisdizionale. Nel procedimento è anche intervenuto il Pubblico Ministero, che non aveva comunque proceduto a redigere l´atto introduttivo. La conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale è stata che, stando alla lettera della norma, gravemente indiziata di illegittimità costituzionale, la semplice trasmissione degli atti relativi allo scioglimento del consiglio comunale, vale a dire la relazione della commissione di accesso già utilizzata dagli organi amministrativi per decretare lo scioglimento del consiglio comunale, non è elemento giuridico sufficiente a stabilire la regolare chiamata in giudizio, ai fini della dichiarazione di incandidabilità, dei singoli amministratori. Censurando quindi il medesimo atto introduttivo e melius re perpensa il Tribunale utilizzando altri atti amministrativi all´origine non trasmessi quale la relazione prefettizia stilata dopo la ricezione della relazione della commissione d´accesso ha censurato lo stesso atto introduttivo laddove aveva proceduto ad incolpazioni allargate a decine di soggetti che, in due consiliature accomunate da un´unica sindacatura, avevano amministrato il Comune di Gricignano. Nella sostanza la seconda relazione sintetizza e valuta quella maggiormente corposa della commissione d´accesso limitando i riferimenti soggettivi. Astrattamente quindi il Tribunale avrebbe dovuto limitare nell´atto introduttivo l´indicazione degli amministratori da sottoporre a giudizio, con la conseguenza che buona parte degli amministratori citati in giudizio non dovevano essere citati. Questo primo aspetto , valutato dal Tribunale come fondato, non significa che gli altri sono meritevoli di essere dichiarati incandidabili. Anzi, tale circostanza è assolutamente inconferente in relazione alla effettiva responsabilità dei singoli amministatori poiché, come diremo innanzi, il Tribunale non ha potuto valutare la fondatezza delle colpe nei confronti degli amministatori per una evidente improcedibilità. Il Tribunale, ha infatti, accolto l´eccezione che voleva la procedura improcedibile per tardività. La norma di carattere eccezionale (introdotta per la prima volta nel 2009) nel limitare il diritto di elettorato passivo, uno dei cardini della democrazia, chiarisce che il procedimento, comunque di carattere giurisdizionale, deve essere instaurato senza ritardo. D´altra parte non avrebbe senso irrogare una sanzione, tale deve intendersi l´incandidabilità, così grave a distanza di tempo e comunque dopo che una tornata elettorale si sia già svolta. Proprio il limite elettorale del turno elettorale è sembrato essere l´aspetto temporale discriminante per valutare la proponibilità dell´azione tendente a dichiarare l´incandidabilità. La fondatezza di tale ragionamento giuridico in uno alla costatazione che dal momento dello scioglimento ad oggi si sono celebrati, su base regionale, ulteriori turni elettorali ha portato il Tribunale ha dichiarare l´improcedibilità della domanda di incandidabilità nei confronti di tutti gli ex amministratori del consiglio comunale di Gricignano d´Aversa sciolto nell´agosto del 2010.
Sotto il profilo dell´illegittimità costituzionale della norma, pure eccepita, il Tribunale ha avuto modo di intevenire, incidenter tantum, sostenendo che la questione dell´incostituzionalità è rilevante, ma che la questione di procedibilità consentiva di superare il problema.
Grande soddisfazione è stata espressa dall´Avv. Salvatore Piccolo (proprietario di questo sito) che nella vicenda era impegnato come difensore di cinque assessori gricignanesi. Nel collegio difensivo per singoli amministratori erano inoltre presenti gli avvocati Giuseppe Tessitore, Raffaele Costanzo, Giuseppe Stellato, Giuseppe Somma, Luigi D´Angiolella ed il Prof. Antonio Palma. Il legale sparanisano ha affermato che la sentenza emessa ha accolto integralmente le argomentazioni difensive, ma ha dimostrato anche la grande competenza e capacità della magistratura sammaritana che si è sempre distinta per preparazione e grande scrupolo nonostante le strutture ed i mezzi a disposizione dei magistrati sian