Aumentato il tetto reddituale per ottenere il patrocinio a spese dello Stato
24-07-2014 12:52 - Diritto
Con il Decreto 1 aprile 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169) il Ministro della Giustizia ha consentito l´adeguamento del limite di reddito per l´ammissione al patrocinio a spese dello Stato all´aumento dell´indice Istat dei prezzi al consumo.
Il nuovo riferimento reddituale è stato così elevato da euro 10.766,33 ad euro 11.369,24.
Se l´interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l´istante.
Solo nell´ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l´ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
• i cittadini italiani
• gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
• gli apolidi
• gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L´ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
Da oggi, quindi, sarà possibile chiedere l´ammissione al beneficio del patrocinio statale se si ha un reddito imponibilà uguale od inferiore ad euro 11.369,24.
Chi non può permettersi di pagare un avvocato e le altre spese, qualora abbia la necessità di essere assistito in un processo, può nominarne uno a propria scelta senza doverlo pagare: il legale sarà compensato direttamente dallo Stato. L´assistenza gratuita dell´avvocato (cd. gratuito patrocinio) è previsto per i processi civili, penali, tributari e amministrativi e consente a chi non gode di un determinato reddito e si trovi, quindi, in una situazione economica precaria, di accedere alla giustizia senza doverne sostenere i costi. Per ciascun settore è prevista una specifica procedura per l´ammissione al patrocinio a spese dello stato e naturalmente il mancato rispetto delle specifiche norme o , peggio ancora, le false dichiarazioni nell´istanza di ammissione integrano fattispecie di reato e sono punite anche con pene severe.
La scelta dell´avvocato che sarà poi pagato dallo Stato, non è completamente libera, ma deve avvenire avvalendosi di un professionista iscritto nell´elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello stato, elenco tenuto dall´Ordine degli Avvocati del circondario di riferimento.
Riproduzione riservata
L´Avv. Salvatore Piccolo, proprietario di questo sito web, è iscritto nell´elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
Per approfondire segnaliamo i seguenti link
Ministero della Giustizia - patrocinio gratuito per cause civili e amministrative
Ministero della Giustizia - patrocinio gratuito per cause penali
Il nuovo riferimento reddituale è stato così elevato da euro 10.766,33 ad euro 11.369,24.
Se l´interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l´istante.
Solo nell´ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l´ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
• i cittadini italiani
• gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
• gli apolidi
• gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L´ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
Da oggi, quindi, sarà possibile chiedere l´ammissione al beneficio del patrocinio statale se si ha un reddito imponibilà uguale od inferiore ad euro 11.369,24.
Chi non può permettersi di pagare un avvocato e le altre spese, qualora abbia la necessità di essere assistito in un processo, può nominarne uno a propria scelta senza doverlo pagare: il legale sarà compensato direttamente dallo Stato. L´assistenza gratuita dell´avvocato (cd. gratuito patrocinio) è previsto per i processi civili, penali, tributari e amministrativi e consente a chi non gode di un determinato reddito e si trovi, quindi, in una situazione economica precaria, di accedere alla giustizia senza doverne sostenere i costi. Per ciascun settore è prevista una specifica procedura per l´ammissione al patrocinio a spese dello stato e naturalmente il mancato rispetto delle specifiche norme o , peggio ancora, le false dichiarazioni nell´istanza di ammissione integrano fattispecie di reato e sono punite anche con pene severe.
La scelta dell´avvocato che sarà poi pagato dallo Stato, non è completamente libera, ma deve avvenire avvalendosi di un professionista iscritto nell´elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello stato, elenco tenuto dall´Ordine degli Avvocati del circondario di riferimento.
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Ministero della Giustizia - patrocinio gratuito per cause civili e amministrative
Ministero della Giustizia - patrocinio gratuito per cause penali