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Astensione degli avvocati penalisti

06-07-2015 19:23 - Diritto
Di seguito riportiamo integralmente la delibera della camera penale di Santa Maria C.V. con le motivazioni, assolutamente sacrosante, dell´astensione
La Camera Penale di S. Maria C.V.

PREMESSO

di aver deliberato l´astensione dalle udienze per il giorno 6/7/2015 per le motivazioni di cui alla propria delibera del 25/5/2015, in questa sede da ritenere richiamata e trascritta al cui contenuto espressamente si rinvia, cui seguiva la proclamazione dell´astensione delle Camere Penali di Napoli, Benevento, Napoli Nord, Irpina, Nola, e Torre Annunziata, per i giorni 6, 7, 8 luglio 2015;

che, in ragione di gravissime disfunzioni, gli Avvocati penalisti, presso il Palazzo di Giustizia di Napoli, sono costretti ad espletare quotidianamente il proprio mandato in condizioni mortificanti, che pregiudicano significativamente il diritto di difesa dei detenuti e più in generale dei cittadini coinvolti - quali indagati, imputati e persone offese - in un procedimento penale;

che, le disfunzioni più gravi riguardano le attività (di udienza e cancelleria) riferibili ai seguenti Uffici Giudiziari:

• Tribunale di Sorveglianza

Con nota del 05.06.2015, è stato comunicato che le attività di tale ufficio subiranno, in ragione della carenza di personale amministrativo, segnalata alle Autorità competenti, una "notevole riduzione" che riguarderà il numero delle udienze, il numero dei procedimenti fissati per ogni udienza e l´attività informativa dell´Ufficio Relazione con il pubblico.

Tale riduzione comporterà inevitabilmente l´impossibilità di una effettiva tutela dei diritti dei detenuti ed in generale dei condannati, già compromessa precedentemente alla nota citata. Ed invero:

A) Le istanze di liberazione anticipata e di concessione delle misure alternative vengono decise con notevole ritardo rispetto alla loro presentazione e le prime, non di rado, dopo il fine pena maturato;

B) Le richieste di istruttoria vengono avanzate dalla cancelleria pochi giorni prima la fissazione delle udienze, con l´effetto di numerosi rinvii delle decisioni per l´incompletezza del fascicolo relativo alla procedura;

C) I tempi concessi ai difensori per consultare il fascicolo della procedura sono estremamente ristretti;

• Corte di Appello:

A) Da un monitoraggio eseguito dalla Camera Penale di Napoli presso tutte le sezioni, è emerso che le udienze hanno mediamente inizio ben oltre le 10.00 e, in alcuni non sporadici casi, in prossimità ed oltre le 11.00. Tale prassi espone gli avvocati ad un grave disagio, costringendoli ad estenuanti attese sino al pomeriggio inoltrato, spesso per un mero rinvio del dibattimento e comunque ad un pregiudizio difensivo in conseguenza della compressione dei tempi di celebrazione dell´udienza. Al riguardo, giova rimarcare che numerosi Colleghi hanno segnalato di essere stati "invitati" a ridurre i tempi della discussione o, addirittura, di essere stati interrotti senza possibilità di ulteriore svolgimento della stessa, in violazione del principio di oralità che dovrebbe trovare applicazione anche nel dibattimento di secondo grado;

B) I disagi su segnalati si aggravano sensibilmente nei dibattimenti per i quali risultano necessari i collegamenti in video-conferenza. Ciò in ragione della circostanza che attualmente soltanto un´aula è dotata di un impianto che consenta tale collegamento e in una stessa giornata è frequente la fissazione di più di un dibattimento che lo richiede;

C) risulta ormai quasi del tutto impossibile acquisire informazioni in merito ai procedimenti pendenti e quelli definiti, finanche con riguardo ai depositi delle sentenze, con il rischio di scadenza dei termini di impugnazione. Infatti, per effetto del passaggio dal sistema informatico RE.CA a quello SIUS-SIRIS, è stato soppresso il Registro Generale ubicato al 13° piano della torre C) e si è costretti a rivolgersi alle singole cancellerie ove, sovente, non si riescono ad attingere le informazioni necessarie per mancanza di strumentazione tecnica adeguata al nuovo sistema informatico;

• Tribunale del Riesame:

Gli esiti delle procedure disciplinate dagli artt. 309 e 310 c.p.p., qualora ne consegua la immediata scarcerazione del detenuto, vengono conosciuti dagli Avvocati difensori solo il giorno successivo, previo accesso agli Uffici preposti. Tale situazione, oltre a mortificare la funzione difensiva, rende oltremodo difficoltosa l´assistenza materiale di cui eventualmente necessita, all´atto della scarcerazione, il detenuto, soprattutto se ristretto in un luogo diverso e distante da quello di residenza della propria famiglia. Per assicurare una tutela dei diritti minimi dei detenuti è stato richiesto, allo stato senza ottenere alcun concreto risultato, che la comunicazione inviata alla direzione del carcere ai sensi dell´art. 98 disp. att. c.p.p. venga trasmessa, a mezzo fax o pec,

anche al difensore, senza particolari aggravi per il lavoro di cancelleria. Ciò anche per superare una palese ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto all´Ufficio della Procura al quale, immediatamente, viene comunicato il dispositivo delle ordinanze che dichiarano la perdita di efficacia delle misure per motivi formali, cui sovente segue l´emissione di un decreto di fermo ex art. 384 c.p.p.;

• Procura Generale della Repubblica:

Al difensore nominato non è riconosciuta la facoltà di consultare i fascicoli della esecuzione (così come era possibile in passato ed è attualmente possibile presso l´ufficio esecuzione della Procura della Repubblica) con pregiudizio per l´esercizio di fondamentali diritti di difesa. Infatti, tale consultazione consentirebbe di avanzare, prima dell´emissione dell´ordine di carcerazione, istanze di liberazione anticipata, di sospensione ai sensi dell´art. 656 cpp, nonché di far valere eventuali periodi di carcerazione presofferti anche ad altro titolo e non computati;

• Ufficio Front Office e TIAP

A) I tempi di attesa agli sportelli, rilevati dalla Camera Penale di Napoli, sono arrivati anche a due ore. Ciò per la carenza di personale preposto e l´irrazionale accorpamento presso i medesimi sportelli di attività varie ed eterogenee, quali, per esempio, le copie dei

verbali e delle sentenze, le informazioni sui dispositivi e il c.d. "mod. 12";

B) La scansione delle sentenze, sia per quanto riguarda i dispostivi che le motivazioni, avviene sovente oltre le 48 ore dalla pronunzia o dal deposito, impedendo di fatto la immediata conoscenza delle decisioni e contraendo senza motivo i tempi di impugnazione, anche a fronte di motivazioni contestuali. Non solo: la soppressione dello sportello riferibile alla lett. E), già destinato a rendere noti i dispositivi delle sentenze e a rilasciare copia delle motivazioni, ha determinato notevoli disagi e rallentamenti rispetto ad istanze che, per la loro delicatezza, richiedono riscontri immediati da parte degli Uffici;

C) Le informazioni relative al c.d. "mod. 12" sono spesso fuorvianti, essendosi constatato, che, talvolta, nonostante l´avvenuta liquidazione ed accreditamento delle somme, il fascicolo risulti ancora "da gestire";

• Procura della Repubblica:

E´ sempre più frequente che vengano rilasciate certificazioni ai sensi dell´art. 335 c.p.p. "negative" pur in presenza di procedimenti pendenti e ostensibili. Non solo: sono state riscontrate divergenze tra le certificazioni cartacee e quelle telematiche.

PREMESSO ANCORA

che alcune disfunzioni rilevate riguardano congiuntamente più Uffici Giudiziari, in particolare:

• Notifiche a mezzo PEC

Sono stati riscontrati diversi errori nelle notifiche a mezzo PEC, per i quali si allegano atti processuali che non interessano il destinatario del messaggio elettronico, con evidenti e gravi conseguenze per l´attività difensiva.

Ancora, in taluni casi, è del tutto omessa l´allegazione di atti;

• Patrocinio a spese dello Stato:

E´ stato richiesto, senza ricevere riscontro, ai responsabili degli uffici giudiziari interessati un incontro urgente per la redazione di un protocollo al fine di assicurare l´effettivo esercizio del diritto di difesa dei cittadini meno abbienti e di eliminare le criticità che di seguito si ribadiscono:

A) Ritardo nella valutazione delle istanze, talvolta finanche rigettate dopo l´effettivo svolgimento della funzione difensiva;

B) Rigetto od ammissione provvisoria, a pena di revoca, delle istanze solo perché non corredate da documentazione di difficile reperimento (es. bollette relative ad utenze, tasse di possesso di beni mobili registrati, assicurazioni rca), peraltro relativa a tutti i componenti del nucleo familiare;

C) Richiesta, al momento della istanza del difensore di liquidazione degli onorari, di ulteriori accertamenti fiscali a carico di coloro che sono stati già ammessi al beneficio, talvolta onerando l´istante di produrre la documentazione di cui al punto precedente;

D) La separazione del fascicolo inerente il patrocinio da quello processuale, con l´onere per il difensore, irragionevole e dilatorio, di produrre nel primo documentazione contenuta nel secondo;

E) Tempi di attesa per il provvedimento di liquidazione intollerabili, talvolta misurabili in anni, con il rischio di vedere prescritto il diritto alla liquidazione;

F) Decreti di liquidazione per importi minimi e standardizzati a prescindere dalla valutazione della effettiva attività svolta, avverso i quali spesso si rinuncia alla opposizione a causa dei costi, degli adempimenti burocratici e dei tempi lunghi del procedimento;

ATTESO

che, la Camera Penale di Napoli, anche in collaborazione con le altre Camere Penali del Distretto della Corte di Appello di Napoli, con apposite istanze, in parte su richiamate, ha segnalato più volte le disfunzioni in parola, proponendo, in un´ottica di leale cooperazione, soluzioni praticabili e concrete;

CONSIDERATO

che tutte le istanze presentate sono rimaste prive di effettivo riscontro e, anzi, in alcuni casi, si è assistito ad un ulteriore deterioramento delle già incresciose condizioni in cui gli Avvocati sono chiamati ad esercitare le proprie prerogative difensive, peraltro riconosciute dall´art. 24 della Costituzione della Repubblica, con grave pregiudizio anche dei principi del giusto processo disciplinato dalla legge di cui all´art. 111 della Costituzione della Repubblica;

tutto ciò posto, ad integrazione della propria delibera di astensione già comunicata,

DELIBERA

di estendere l´astensione dalle udienze penali e dalla attività giudiziaria penale per i giorni 6, 7 ed 8 l
uglio 2015.

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