Dovrà essere risolta a Napoli la questione dei livelli e dei relativi canoni imposti dal Comune di Pignataro Maggiore.
10-03-2016 20:06 - Diritto
Proprio mentre prende piede la questione giudiziaria del canone , preteso dal Comune di Pignataro Maggiore ,per i cd. usi civici nella specie i livelli l’avvocato Salvatore Piccolo ha chiarito ulteriormente , in punto di diritto, la competenza della controversia nell’ipotesi in cui cittadini di Pignataro volessero adire l’Autorità Giudiziaria per opporsi alle ingiunzioni di pagamento che il Comune sta recapitando in questi giorni.
In particolare recentemente la Suprema Corte di Cassazione con una pronuncia resa in materia di giurisdizione, e quindi a sezioni unite per via della risoluzione della questione di giurisdizione, ha chiarito che appartiene alla giurisdizione del Commissaria Regionale degli usi civici l’accertamento di una situazione di fatto corrispondente all’esercizio di un diritto di uso civico in favore di un singolo utente, della legittimità degli atti comunali incidenti su tale situazione, nonché delle connesse questioni relative al canone , anche se non sia contestata la qualitas soli , poiché la risoluzione di dette questioni implica la necessità di decidere con efficacia di giudicato sull’esistenza , natura ed estensione del diritto di uso civico ai sensi dell’art. 29 secondo comma legge 16/06/1927 n. 1766 ( Cass. civ. Sez. Un. 16/09/2014 n. 19472).
Per altro era già noto un risalente orientamento degli ermellini sul punto ed in particolare sulla differenza , rilevante ai fini della giurisdizione , della pronuncia giudiziale in caso di lite tra privati oppure se la questione investe il titolare dell’uso civico.
L’orientamento in questione , infatti stabiliva che l’accertamento della qualità di un terreno che si assume di uso civico rientra nella giurisdizione del Commissario Regionale degli usi civici ex art. 29 legge 19/06/1927 n. 1766 quando la questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico e debba essere risolta con efficacia di giudicato; la controversia tra privati, nella quale la demanialità civica di un bene sia stata invece eccepita al solo scopo di negare l’esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte sostenga di essere titolare, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario che , infatti, emetterà statuizione sul punto dell’uso civico con efficacia incidenter tantum ( Cass. Civ. Sez Un. 18/01/2005 n. 836).
L’avvocato Salvatore Piccolo è stato già incaricato da alcuni cittadini pignataresi di proporre opposizione alle ingiunzioni già recapitate dal Comune.
Lo scontro tra i cittadini ed il Comune si avvia, quindi, ad essere risolto nelle aule giudiziarie ed in particolare nel vecchio maniero di Castel Capuano in Napoli ( per la precisione Piazza Enrico De Nicola) dove ancora ha sede il Commissario Regionale per gli usi civici che ha funzioni giurisdizionali come specificato oltre ad avere anche funzioni amministrative in ordine agli usi civici.
In particolare recentemente la Suprema Corte di Cassazione con una pronuncia resa in materia di giurisdizione, e quindi a sezioni unite per via della risoluzione della questione di giurisdizione, ha chiarito che appartiene alla giurisdizione del Commissaria Regionale degli usi civici l’accertamento di una situazione di fatto corrispondente all’esercizio di un diritto di uso civico in favore di un singolo utente, della legittimità degli atti comunali incidenti su tale situazione, nonché delle connesse questioni relative al canone , anche se non sia contestata la qualitas soli , poiché la risoluzione di dette questioni implica la necessità di decidere con efficacia di giudicato sull’esistenza , natura ed estensione del diritto di uso civico ai sensi dell’art. 29 secondo comma legge 16/06/1927 n. 1766 ( Cass. civ. Sez. Un. 16/09/2014 n. 19472).
Per altro era già noto un risalente orientamento degli ermellini sul punto ed in particolare sulla differenza , rilevante ai fini della giurisdizione , della pronuncia giudiziale in caso di lite tra privati oppure se la questione investe il titolare dell’uso civico.
L’orientamento in questione , infatti stabiliva che l’accertamento della qualità di un terreno che si assume di uso civico rientra nella giurisdizione del Commissario Regionale degli usi civici ex art. 29 legge 19/06/1927 n. 1766 quando la questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico e debba essere risolta con efficacia di giudicato; la controversia tra privati, nella quale la demanialità civica di un bene sia stata invece eccepita al solo scopo di negare l’esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte sostenga di essere titolare, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario che , infatti, emetterà statuizione sul punto dell’uso civico con efficacia incidenter tantum ( Cass. Civ. Sez Un. 18/01/2005 n. 836).
L’avvocato Salvatore Piccolo è stato già incaricato da alcuni cittadini pignataresi di proporre opposizione alle ingiunzioni già recapitate dal Comune.
Lo scontro tra i cittadini ed il Comune si avvia, quindi, ad essere risolto nelle aule giudiziarie ed in particolare nel vecchio maniero di Castel Capuano in Napoli ( per la precisione Piazza Enrico De Nicola) dove ancora ha sede il Commissario Regionale per gli usi civici che ha funzioni giurisdizionali come specificato oltre ad avere anche funzioni amministrative in ordine agli usi civici.